Art. 9.
(Delega al Governo per interventi fiscali, assicurativi e previdenziali in materia di spettacolo dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea in materia;

          b) detassazione degli utili reinvestiti dalle singole imprese, con il tetto annuo di 130.000 euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;

          c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, in qualunque forma organizzata;

          d) estensione dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;

          e) introduzione del meccanismo del tax shelter, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;

          f) previsione di interventi di agevolazione fiscale e contributiva a favore degli artisti del settore musicale e dei lavoratori discontinui dello spettacolo, per le spese connesse alle trasferte sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, nonché per gli acquisti e i noleggi di beni e servizi riconducibili alla medesima attività;

 

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          g) introduzione di un sistema di agevolazioni, di diversa natura, per gli enti no-profit del settore musicale che producono, promuovono e organizzano la musica dal vivo e la diffusione della cultura musicale in conformità alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

          h) introduzione di norme specifiche per l'accesso dei lavoratori del settore, artisti e tecnici, alle protezioni sociali;

          i) istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del registro nazionale degli organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo. Per la gestione del registro nazionale è istituita una apposita commissione centrale.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro due mesi dall'assegnazione degli schemi dei decreti. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati dal Governo.
      4. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni di cui alle direttive e ai decreti per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati emanati dal Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.